Sez. 3, Sentenza n. 6818 del 20/04/1988 Ud. (dep. 08/06/1988) Rv. 178555 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - LIBERTÀ DI RIESAME AI FINI DELLA PRONUNCIA SUL CAPO IMPUGNATO - LIMITI - FATTISPECIE: RIESAME DELLA QUESTIONE IN ORDINE AL CONCORSO DI ALTRA PERSONA ASSOLTA DAL PRIMO GIUDICE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - LIBERTÀ DI RIESAME AI FINI DELLA PRONUNCIA SUL CAPO IMPUGNATO - LIMITI - FATTISPECIE: RIESAME DELLA QUESTIONE IN ORDINE AL CONCORSO DI ALTRA PERSONA ASSOLTA DAL PRIMO GIUDICE.*
Non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum, di cui all'art. 515 cod. proc. pen., il giudice di appello il quale, salva la intangibilità della res judicata, valuti ai fini della prova, e quindi della formazione del proprio convincimento, il fatto nella sua interezza ed in ordine a tutti gli elementi di prova offerti nel processo, compresa, quando sia sul piano logico connessa e pertinente, la partecipazione di altre persone nel reato, purché sia osservato il divieto della "reformatio in peius" delle statuizioni già adottate. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, il giudice di appello, chiamato a pronunciarsi su gravame di un solo imputato, nel ricostruire lo svolgimento dei fatti aveva espresso il convincimento della partecipazione di altra persona al fatto stesso, nonostante tale persona fosse stata assolta dal giudice di primo grado per insufficienza di prove con pronuncia non impugnata ed ormai irrevocabile). (Conf mass n 102820).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)