Sez. 2, Sentenza n. 937 del 24/05/1966 Ud. (dep. 05/11/1966) Rv. 102820 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - APPREZZAMENTI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO POSTI A FONDAMENTO DI CAPI NON IMPUGNATI - LIBERTA DI RIESAME AI FINI DELLA PRONUNCIA SUL CAPO IMPUGNATO- FATTISPECIE - MOTIVO CONCERNENTE UNA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - RIESAME DELLA QUESTIONE IN RELAZIONE AL CONCORSO DI ALTRE PERSONE ESCLUSO DAL PRIMO GIUDICE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CAPI DELLA SENTENZA E PUNTI DELLA DECISIONE - APPREZZAMENTI DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO POSTI A FONDAMENTO DI CAPI NON IMPUGNATI - LIBERTA DI RIESAME AI FINI DELLA PRONUNCIA SUL CAPO IMPUGNATO- FATTISPECIE - MOTIVO CONCERNENTE UNA CIRCOSTANZA AGGRAVANTE - RIESAME DELLA QUESTIONE IN RELAZIONE AL CONCORSO DI ALTRE PERSONE ESCLUSO DAL PRIMO GIUDICE.*
Il giudice d'appello non puo riesaminare un punto diverso da quello devolutogli con i motivi d'appello, quando tra i due punti non vi sia una connessione cosi intima da rendere impossibile una considerazione isolata; nell'ambito della materia devoluta, peraltro, il suo potere di valutazione non puo trovare un limite negli apprezzamenti e negli argomenti del giudice di primo grado, i quali possono essere disattesi, per i loro eventuali riflessi sul punto cui si riferiscono i motivi, anche quando siano stati posti a fondamento di un diverso capo di sentenza, non soggetto a riforma per difetto d'impugnazione. Non si ravvisa pertanto una violazione del principio sancito dall'art 515, comma primo, cod proc pen nel caso in cui il giudice d'appello, chiamato a pronunciarsi su gravame di un solo imputato sulla sussistenza di una circostanza aggravante (nella specie: destrezza), nel ricostruire lo svolgimento dei fatti per l'individuazione delle modalita rilevanti ai fini della pronuncia sul punto devoluto, esprima il convincimento della partecipazione di un'altra persona al fatto stesso, nonostante tale persona fosse stata assolta dal giudice di primo grado per insufficienza di prove, con pronuncia non impugnata da alcuna delle parti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)