Sez. U, Sentenza n. 5435 del 05/09/1986 (Rv. 447964 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - MANCATA SOSPENSIONE DELLA CAUSA - DECISIONE NEL MERITO DI QUEST'ULTIMA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - IMPUGNAZIONI - PENDENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - ININFLUENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO - MANCATA SOSPENSIONE DELLA CAUSA - DECISIONE NEL MERITO DI QUEST'ULTIMA CON SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - IMPUGNAZIONI - PENDENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - ININFLUENZA.*
A seguito della presentazione del ricorso per regolamento di giurisdizione, la circostanza che il giudice di primo grado non abbia sospeso il processo, in ottemperanza del disposto dell'art. 367 primo comma cod. proc. civ., ed abbia statuito sulla domanda, può spiegare rilievo sulla validità ed efficacia di tale attività giurisdizionale svolta "contra legem" e sulla sua eventuale caducazione attraverso i normali mezzi d'impugnazione, ma non interferisce, finché il processo stesso sia pendente, sull'istanza di regolamento, né sul potere-dovere delle Sezioni Unite della suprema Corte di definire la questione di giurisdizione, restando in proposito ininfluente anche l'eventuale pendenza di ricorso ordinario per Cassazione avverso la sentenza d'appello resa sul gravame contro la suddetta statuizione di primo grado. (V 6653/82, mass n 424290).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)