Sez. U, Sentenza n. 865 del 08/02/1990 (Rv. 465193 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DI COPIA DEL RICORSO PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE "A QUO" - MANCATA SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO E SUA DECISIONE - INAMMISSIBILITÀ O IMPROCEDIBILITÀ DEL REGOLAMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DI COPIA DEL RICORSO PRESSO LA CANCELLERIA DEL GIUDICE "A QUO" - MANCATA SOSPENSIONE DEL PROCESSO DI MERITO E SUA DECISIONE - INAMMISSIBILITÀ O IMPROCEDIBILITÀ DEL REGOLAMENTO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'ammissibilità e la procedibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non sono escluse dal fatto che l'istante non abbia provveduto al deposito di copia del ricorso stesso presso la cancelleria del giudice "a quo", ovvero che quest'ultimo, nonostante tale deposito, non abbia sospeso il processo ed abbia pronunciato sentenza, atteso che le suddette inosservanze delle Disposizioni dell'art. 367 cod. proc. civ. rilevano soltanto quali eventuali vizi del procedimento di merito e della sentenza resa a definizione del medesimo. (V 5435/86, mass n 447964; (V 3001/86, mass n 446007).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 367 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)