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Sez. 1, Sentenza n. 1261 del 25/01/2016 (Rv. 638430 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Omessa presentazione del rendiconto da parte dell'amministratore - Mancata attribuzione degli utili al socio - Danno immediato e diretto subito da quest'ultimo - Responsabilità extracontrattuale dell'amministratore - Configurabilità - Applicabilità in via analogica dell'art. 2395 c.c. - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638430-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETÀ - IN GENERE

Nelle società di persone, se l'amministratore non presenta il rendiconto il socio - diversamente da quanto accade nelle società di capitali, ove occorre una delibera assembleare che ne autorizzi la distribuzione - non percepisce gli utili, subendo così, in via diretta ed immediata, un danno che, come tale, può invocare agendo per far valere la responsabilità extracontrattuale dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2395 c.c., ivi applicabile analogicamente, atteso che la società personale, ancorchè priva di autonoma personalità giuridica, costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, sicché, anche con riguardo ad essa, è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, alla stregua di quanto previsto in materia di società per azioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2395

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)