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Sez. L, Ordinanza n. 19235 del 11/06/2026 (Rv. 679572-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE | Lavoro pubblico - Incarichi dirigenziali - Illegittimità o nullità del conferimento - Irrilevanza ai fini del diritto alla
Stato
decisa il 2026-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679572-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE

retribuzione - Fondamento - Art. 2126 c.c. - Mansioni superiori - Prova - Necessità solo in caso di svolgimento di fatto - Esclusione in caso di incarico formalmente conferito.

In tema di pubblico impiego privatizzato, ai fini del riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione maturata in virtù dello svolgimento di incarichi di natura dirigenziale, non rileva la legittimità o meno del conferimento di tale incarico, atteso che la retribuzione, comunque spettante ai sensi dell'art. 2126 c.c., va commisurata alla qualità della prestazione resa e, dunque, include il diritto al trattamento economico accessorio, né è richiesta la prova dello svolgimento effettivo delle mansioni superiori, necessaria solo nel caso in cui manchi del tutto il titolo per l'espletamento delle stesse, che avviene in via di mero fatto, e non già nell'ipotesi in cui l'incarico sia stato formalmente conferito, ancorché risulti affetto da nullità.

Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)