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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 2102 del 24/01/2019 (Rv. 652614 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Pubblico impiego contrattualizzato - Svolgimento di mansioni superiori - Diritto al compenso - Sussistenza - Legittimità di assegnazione delle mansioni o operatività del nuovo sistema di classificazione del personale - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652614-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscersi nella misura indicata nell'art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, né all'operatività del nuovo sistema di classificazione del personale introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all'intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Costituzione art. 36, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)