Sez. 1, Sentenza n. 34 del 08/01/1969 (Rv. 337841 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - FUNZIONE - SOSPENSIONE AL DI FUORI DEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - FUNZIONE - SOSPENSIONE AL DI FUORI DEI CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI - CONDIZIONI.*
La sospensione necessaria del processo, stabilita dall'art 295 cod proc civ, e informata allo scopo di evitare contraddittorieta di giudicati al di fuori dei casi in cui e imposta da una esplicita norma di legge, non puo essere disposta dal giudice se non nel concorso di una duplice condizione a) della pendenza, davanti allo stesso o ad altro giudice, di una controversia civile od amministrativa b) della esistenza, fra i due procedimenti, di un rapporto di pregiudizialita, nel senso che dalla risoluzione di quella controversia (con efficacia di giudicato) dipenda la decisione della causa. (V 1260-67, massima n 327782 1108-67, massima n 327509).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)