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Sez. 2, Sentenza n. 1108 del 22/05/1967 (Rv. 327509 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1967-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327509-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PRESUPPOSTI.*

La sospensione necessaria del processo civile, a norma dell'articolo 295 cod proc civ, si verifica allorche la preventiva definizione di di una controversia civile, penale o amministrativa, avente carattere pregiudiziale e dalla cui risoluzione dipenda la decisione della causa, sia imposta da un'espressa norma di legge ovvero allorquando ne costituisca l'impreteribile antecedente logico e giuridico, il cui accertamento venga postulato con efficacia del giudicato. Al di fuori di tali presupposti la sospensione cessa di essere obbligatoria per divenire facoltativa, onde il disporla o meno costituisce Esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito insindacabile in Sede di Cassazione, ove l'apprezzamento appaia esente da vizi di logica o da errori di diritto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)