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Sez. 3, Sentenza n. 15368 del 13/07/2011 (Rv. 619237 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA | Omessa comparizione della parte interessata - Decadenza dall'ammissione della prova - Previa eccezione della controparte - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619237-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA

In tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 208 cod. proc. civ. come novellata dalla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353 - che prevede la sanzione di decadenza dalla prova se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova - va interpretata nel senso che la decadenza debba essere dichiarata d'ufficio dal giudice, e non più su istanza della parte comparsa, come nel precedente regime normativo, senza che sia rilevante che la controparte interessata abbia sollevato la relativa eccezione all'udienza successiva.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)