diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 17766 del 02/09/2004 (Rv. 576663 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA | Omessa comparizione della parte interessata - Decadenza dell'ammissione di prova - Previa istanza della controparte - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576663-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - DECADENZA

In tema di prova testimoniale, la norma di cui all'art. 208 cod. proc. civ. come novellata dalla riforma del 1990 - che prevede la sanzione di decadenza dalla prova se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova - va interpretata nel senso che la decadenza debba essere dichiarata di ufficio dal giudice, e non più su istanza della parte comparsa come nel precedente regime normativo, senza che sia rilevante che la controparte interessata abbia sollevato la relativa eccezione all'udienza successiva. (Nella specie, prima di ogni altra difesa e prima comunque dell'espletamento della prova stessa), non risultando previsto alcun onere di formulare l'eccezione di decadenza nella medesima udienza in cui si è verificata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)