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Sez. L, Sentenza n. 1965 del 02/02/2016 (Rv. 638703 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Attività di cura di rubrica per l'approfondimento di notizie diffuse nel corso di notiziari e telegiornali - Attribuzione della qualifica di capo redattore - Fondamento - Prassi aziendale - Rilevanza.
Stato
decisa il 2016-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638703-01

STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)

È riconducibile alla qualifica di capo redattore l'attività di cura di una rubrica di approfondimento delle notizie diffuse nel corso di notiziari e telegiornali, in virtù dell'ampiezza della dicitura utilizzata dall'art. 11, lett. f), del c.c.n.l. di lavoro giornalistico del 16 novembre 1995, che consente di ricomprendere, nell'ambito del "coordinamento dei servizi", le strutture redazionali preposte a specifici settori informativi aventi autonoma rilevanza, in ispecie ove esista, in tal senso, una prassi aziendale, la cui valorizzazione discende direttamente dal canone ermeneutico contrattuale di cui all'art. 1363 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2078, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Contr. Coll. 16/11/1995 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)