Sez. L, Sentenza n. 386 del 19/01/1988 (Rv. 456946 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA DI CAPO REDATTORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLA QUALIFICA DI CAPO REDATTORE.*
Le Disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi di diritto comune non rientrano tra le fonti del diritto oggettivo, ma costituiscono Atti privatistici di natura negoziale, la cui interpretazione è riservata al giudice del merito ed è censurabile, in Sede di legittimità, solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica fissati dagli artt. 1362 e segg. del codice civile. (nella specie, la S.C. ha censurato l'impugnata sentenza, la quale aveva ritenuto che il riconoscimento della qualifica di capo redattore - definito, dall'art. 11 del contratto collettivo di categoria, come il redattore investito del "compito di dirigere, coordinandola, l'attività dei servizi redazionali, secondo le Disposizioni impartite dalla direzione" - esigesse la direzione e la coordinazione di capi servizio aventi alle dipendenze uno o più redattori o collaboratori fissi, negando perciò detta qualifica al ricorrente, sebbene questi ricevesse Disposizioni dal direttore ed avesse alle dipendenze redattori incaricati di specifici argomenti). (V 1169/86, mass n 444658; (V 3539/85, mass n 441159).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)