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Sez. 2, Sentenza n. 38 del 05/01/1977 (Rv. 383546 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI DESUMERNE ARGOMENTI DI PROVA - MANCATO ESERCIZIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383546-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - FACOLTA DEL GIUDICE DI DESUMERNE ARGOMENTI DI PROVA - MANCATO ESERCIZIO - IRRILEVANZA.*

Punti decisivi della controversia - nei sensi dell'art 360 n 5 cod proc civ - sono soltanto gli elementi di un fatto o di una situazione giuridica che siano idonei, se adeguatamente esaminati e valutati, a condurre ad una diversa decisione della controversia. Non sussiste, pertanto, il vizio di omesso esame di 'punto decisivò allorquando il giudice del merito non abbia esercitato la facolta, attribuitagli dall'art 116, secondo comma, cod proc civ, di desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti, trattandosi di facolta rientrante nel potere discrezionale dello stesso giudice, il cui Esercizio non puo assurgere alla Rilevanza di punto decisivo della controversia. (V 548/55).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)