diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2592 del 07/05/1979 (Rv. 398926 - 01)

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONTEGNO EXTRAPROCESSUALE - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398926-01

PROVA CIVILE - CONTEGNO PROCESSUALE E DICHIARAZIONI DELLE PARTI - CONTEGNO EXTRAPROCESSUALE - VALUTAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - MANCATO ESERCIZIO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione del contegno extraprocessuale della parte rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, il cui mancato uso non e censurabile in Cassazione, neppure sotto il profilo di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art 360 n 5 cod proc civ. (V 152/77, mass n 383649; (V 38/77, mass n 383546).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)