Sez. 3 - , Ordinanza n. 5484 del 26/02/2019 (Rv. 652989 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI | Convincimento del giudice fondato solo su presunzioni semplici - Ammissibilità - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI
La prova per presunzione semplice, che può anche costituire l'unica fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se coerentemente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logici la sentenza impugnata che, in causa per responsabilità sanitaria, aveva desunto dall'emorragia pre-ricovero di una gestante il derivato danno cerebrale del figlio, con ragionamento in sé coerente sotto il profilo logico-formale oltre che confortato delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)