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Sez. L, Sentenza n. 9834 del 06/07/2002 (Rv. 555580 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI | Convincimento del giudice fondato solo su presunzioni semplici - Ammissibilità - Censurabilità in cassazione - Limiti Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555580-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI

La prova per presunzione semplice, che può anche costituire l'unica fonte del convincimento del giudice, integra un apprezzamento di fatto che, se correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi logici la sentenza impugnata che, dall'avvenuto pagamento di una somma di denaro e dalla incontroversa esistenza, nel mese successivo al pagamento, di un rapporto di lavoro tra le stesse parti, aveva desunto la preesistenza del rapporto di lavoro al tempo del pagamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)