Sez. L, Sentenza n. 6531 del 11/12/1984 (Rv. 438099 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ GIORNALIERA IN FAVORE DI LAVORATRICI NON PRESTANTI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA - CONDIZIONI - LAVORATRICI ASSENTE PER SCIOPERO - DIRITTO ALL'INDENNITÀ IN CASO DI DECORSO DI PIÙ DI SESSANTA GIORNI TRA L'INIZIO DELL'ASSENZA E L'INIZIO DEL PREDETTO PERIODO O DIRITTO ALL'INDENNITÀ PER IL PERIODO DI ASTENSIONE FACOLTATIVA IN CASO DI MINORE O INESISTENTE INTERVALLO TEMPORALE - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITÀ - INDENNITÀ GIORNALIERA IN FAVORE DI LAVORATRICI NON PRESTANTI ATTIVITÀ LAVORATIVA ALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA - CONDIZIONI - LAVORATRICI ASSENTE PER SCIOPERO - DIRITTO ALL'INDENNITÀ IN CASO DI DECORSO DI PIÙ DI SESSANTA GIORNI TRA L'INIZIO DELL'ASSENZA E L'INIZIO DEL PREDETTO PERIODO O DIRITTO ALL'INDENNITÀ PER IL PERIODO DI ASTENSIONE FACOLTATIVA IN CASO DI MINORE O INESISTENTE INTERVALLO TEMPORALE - INSUSSISTENZA.*
La previsione dell'indennità giornaliera di maternità di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204 (sulla tutela delle lavoratrici madri) in favore di lavoratrici che non prestino attività lavorativa all'inizio del periodo di astensione obbligatoria è limitata, ai sensi dell'eccezionale disposizione del secondo comma dell'art. 17 della stessa legge, ad ipotesi specificamente indicate (sospensione, assenza dal lavoro senza retribuzione o disoccupazione) e sottoposte all'insuperabile limite di ordine cronologico rappresentato dall'esigenza che tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi più di sessanta giorni. Pertanto, la lavoratrice assente dal lavoro per sciopero non ha diritto né alla detta indennità, ove tra l'inizio dell'assenza per tale causa e l'inizio del periodo di astensione obbligatoria siano decorsi più di sessanta giorni, né, nel caso in cui tale intervallo temporale non sia superato o sia inesistente, all'indennità spettante per il periodo di astensione facoltativa (artt. 7, primo comma, e 15, secondo comma, della stessa legge), atteso che per l'astensione facoltativa non esiste una disposizione eccezionale analoga a quella del secondo comma dell'art. 17 citato. (V 3156/84, mass n 421099).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Preleggi art. 12, Preleggi art. 14, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 5, Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 7 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 15 CORTE COST., Legge 30/12/1971 num. 1204 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)