diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 614 del 02/02/1982 (Rv. 418369 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PROMUOVERE LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO - MEDIAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CLAUSOLA CONTENENTE LA PREVISIONE DELLA SPETTANZA DELLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO DI REVOCA ANTICIPATA DELL'INCARICO - VALIDITÀ - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418369-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PROMUOVERE LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO - MEDIAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CLAUSOLA CONTENENTE LA PREVISIONE DELLA SPETTANZA DELLA PROVVIGIONE ANCHE NEL CASO DI REVOCA ANTICIPATA DELL'INCARICO - VALIDITÀ - APPROVAZIONE SPECIFICA PER ISCRITTO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo ad un incarico a promuovere la stipulazione di un contratto, che resta inquadrabile nell'ambito della mediazione in senso lato, purché chi lo conferisce determini preventivamente le condizioni dell'affare e si riservi la facoltà di concluderlo personalmente, il principio fissato dall'art. 1755 cod. civ., secondo cui il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell'affare per effetto del suo intervento, non osta a che possa essere validamente contemplato il diritto a quel compenso, in deroga alla suddetta norma, anche nel caso di revoca anticipata dell'incarico medesimo, tenuto conto che un siffatto patto configura una legittima espressione dell'autonomia contrattuale delle parti, la quale, peraltro, non rientrando nelle ipotesi contemplate dall'art. 1341 cod. civ., non abbisogna di specifica approvazione per iscritto. (V 2122/70, mass n 348246).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)