Sez. 3, Sentenza n. 4591 del 22/05/1990 (Rv. 467301 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - INCARICO A PROMUOVERE LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO - MEDIAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - REVOCA ANTICIPATA DEL MANDATO - DIRITTO DEL MEDIATORE AL COMPENSO - SUSSISTENZA.*
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE - INCARICO A PROMUOVERE LA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO - MEDIAZIONE - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - REVOCA ANTICIPATA DEL MANDATO - DIRITTO DEL MEDIATORE AL COMPENSO - SUSSISTENZA.*
Con riguardo ad un incarico a promuovere la stipulazione di un contratto, che resta inquadrabile nell'ambito della mediazione in senso lato purché chi lo conferisce determini preventivamente le condizioni dell'affare, le parti, avvalendosi dei poteri ad esse derivanti dall'autonomia contrattuale, possono derogare al principio fissato dall'art. 1755 cod. civ., stabilendo il diritto del mediatore al compenso, anche nel caso di revoca anticipata del mandato. (V 614/82, mass n 418369).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)