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Sez. 2, Sentenza n. 1216 del 01/02/1993 (Rv. 480604 - 01)

Contratti in genere - Cessione del contratto - Forma | Osservanza della stessa forma prescritta per il contratto che si trasferisce - Necessità - Cessione di un preliminare di vendita immobiliare - Consenso del contraente ceduto - Forma scritta.
Stato
decisa il 1993-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480604-01

Contratti in genere - Cessione del contratto - Forma

Poiché la cessione del contratto realizza una modificazione soggettiva del rapporto, debbono essere osservate per il negozio di cessione le stesse forme prescritte per il contratto che si trasferisce. Pertanto, se tale contratto è un preliminare di vendita immobiliare, affinché il cessionario possa acquistare i relativi diritti, il consenso del contraente ceduto deve risultare da atto scritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1407

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)