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Sez. L, Sentenza n. 12384 del 06/11/1999 (Rv. 530960 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - FORMA | Adozione delle forme prescritte per il contratto trasferito - Idoneità - Conseguenze circa il trasferimento dei contratti di lavoro subordinato o autonomo - Libertà di forme - Sussistenza - Adesione tacita e successiva al trasferimento - Rilevanza - Volontà di porre in essere una modificazione soggettiva del contratto - Necessità - Fattispecie relativa a svolgimento di prestazioni presso altro datore di lavoro.
Stato
decisa il 1999-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530960-01

CONTRATTI IN GENERE - CESSIONE DEL CONTRATTO - FORMA

Ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto trasferito; ne consegue che, non richiedendosi per il contratto di lavoro, subordinato o autonomo, una forma tipica - salvo talune eccezioni -, il consenso alla sua cessione, il quale può anche essere successivo all'atto intervenuto tra cedente e cessionario, non deve risultare da forme solenni e può essere, oltre che espresso, anche tacito, purché venga manifestata in maniera adeguata la volontà di porre in essere una modificazione soggettiva del rapporto. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso che il consenso alla cessione di un contratto di collaborazione potesse essere desunto dallo svolgimento da parte del prestatore di lavoro dell'attività a favore di un terzo indicato dall'originario committente come cessionario: ha precisato la S.C. che, invece, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se gli elementi essenziali dell'originario rapporto fossero rimasti immutati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1406, Cod. Civ. art. 1407, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)