Sez. 1, Sentenza n. 47660 del 14/11/2003 Cc. (dep. 12/12/2003) Rv. 226470 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Pena cumulata comprensiva di una parte inflitta per reati ostativi - Riduzione per liberazione anticipata - Computo ai fini della determinazione della pena espiata riferibile ai reati ostativi - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In caso di pena cumulata, parte della quale riferibile a reati ostativi, ai sensi dell'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario, alla fruizione di misure alternative alla detenzione, dovendosi considerare detta parte (per il principio del "favor rei") come quella espiata per prima, il relativo computo va effettuato tenendo conto anche delle eventuali riduzioni per liberazione anticipata, concesse ai sensi dell'art. 54 del citato ordinamento.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)