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Sez. 1, Sentenza n. 45735 del 14/11/2001 Cc. (dep. 20/12/2001) Rv. 220374 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Pena cumulata comprensiva di una parte inflitta per delitto ostativo alla concessione del beneficio - Scioglimento del cumulo e conseguenti criteri di calcolo per l'applicazione del medesimo beneficio.
Stato
decisa il 2001-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220374-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di misure alternative alla detenzione, qualora trattisi di soggetto nei confronti del quale si debba eseguire una pena cumulata, parte della quale inflitta per taluno dei delitti indicati come ostativi nell'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario, deve darsi luogo, per il principio del "favor rei", allo scioglimento del cumulo calcolando per prima come pena espiata quella riferibile al reato ostativo, fermo restando che, per il resto, il rapporto esecutivo mantiene la sua unitarietà per cui, con riguardo al limite minimo di pena espiata previsto per la concessione della semilibertà, detto limite dev'essere sempre calcolato con decorrenza dal primo giorno di carcerazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)