Sez. U, Sentenza n. 8640 del 08/08/1991 (Rv. 473435 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere | Impresa dichiarata in stato di crisi - Trasferimento dell'azienda - Inoperatività delle disposizioni del primo comma dell'art. 2112 cod. civ. ex art. 1, terzo comma, del d.l. 30 marzo 1978 n. 80 convertito nella legge 26 maggio 1978 n. 215 - Riferibilità sia ai lavoratori passati alle dipendenze dell'acquirente che ai lavoratori rimasti alle dipendenze del cedente - Illegittimità del predetto art. 1, terzo comma, del d.l. 1978 n. 80 per contrasto con gli artt. 3, 36 e 24 Costituzione - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere
L'inoperatività delle disposizioni del primo comma dell'art. 2112 cod. civ., prevista dall'art. 1, terzo comma, del d.l. 30 marzo 1978 n. 80, convertito nella legge 26 maggio 1978 n. 215, in ipotesi di dichiarazione dello stato di crisi aziendale e di accordo tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative circa il trasferimento dell'azienda, riguarda non solo i lavoratori che in forza di tale trasferimento passano alle dipendenze dell'acquirente, con il quale si costituisce un rapporto "ex novo", ma anche i lavoratori non trasferiti, i quali rimangono alle dipendenze del cedente sia pure al solo fine di continuare a percepire l'integrazione salariale e mantenendo peraltro la priorità nelle eventuali successive assunzioni da parte del cessionario, a norma dell'ultimo comma del citato art. 1. La disposizione del terzo comma di tale articolo, interpretata nel senso suesposto, non è sospettabile d'illegittimità costituzionale con riguardo agli artt. 3, 36 e 24 Cost., atteso, in particolare, che non è configurabile né ingiustificata disparità di trattamento per il fatto che solo alcuni dei lavoratori beneficino di una nuova occupazione, né lesione della garanzia patrimoniale in ordine ai crediti dei lavoratori non passati al cessionario (la quale continua a gravare - come per i crediti dei lavoratori trasferiti - sui beni del cedente), né, infine, lesione del diritto di difesa per la mancata predeterminazione dei criteri di scelta dei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legge 30/03/1978 num. 80 art. 1, Legge 26/05/1978 num. 215 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)