Sez. L, Sentenza n. 4073 del 21/03/2001 (Rv. 544988 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Stato di crisi aziendale - Dichiarazione - Effetti di cui all'art. 47, quinto comma della legge 428/1990 (esclusione dei lavoratori in eccedenza) - Operatività - Condizioni - Posteriorità dell'accordo sindacale rispetto alla richiesta di dichiarazione della crisi aziendale - Necessità - Esclusione - Cessazione dell'attività aziendale - Necessità - Esclusione - Direttiva comunitaria n. 187 del 1977 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
Nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, ai fini dell'operatività degli effetti previsti dall'art. 47, quinto comma della legge n. 428 del 1990 (esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio presso il cessionario), l'accordo sindacale non deve necessariamente intervenire in epoca posteriore alla richiesta di dichiarazione dello stato di crisi aziendale di cui all'art. 2, quarto comma, lett. C) della legge n. 675 del 1977, né deve ritenersi indefettibilmente necessaria, in presenza della suddetta dichiarazione di crisi, la cessazione dell'attività aziendale, senza che la non conformità del citato art. 47 alla direttiva comunitaria n. 187 del 1977 (nell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia con la sentenza 7 dicembre 1995, in causa C472/1993) ne precluda l'applicazione nell'ordinamento interno (non potendo, comunque, la disposizione comunitaria spiegare legittimamente efficacia diretta nei rapporti tra privati).
Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47 com. 5, Legge 12/08/1977 num. 675 art. 2 com. 4 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)