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Sez. U, Sentenza n. 3719 del 06/11/1975 (Rv. 377936 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - MANCANZA DI UNA NORMA O DI UN PRINCIPIO DI DIRITTO RISULTANTE DALLA STESSA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - QUESTIONI CONCERNENTI L'APPLICABILITA DELLE NORME O DEI PRINCIPI INVOCATI - DECLARATORIA DI INESISTENZA DI DETTE NORME E PRINCIPI - INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA DOMANDA - CONFIGURABILITA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377936-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - MANCANZA DI UNA NORMA O DI UN PRINCIPIO DI DIRITTO RISULTANTE DALLA STESSA FORMULAZIONE DELLA DOMANDA - DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITA - QUESTIONI CONCERNENTI L'APPLICABILITA DELLE NORME O DEI PRINCIPI INVOCATI - DECLARATORIA DI INESISTENZA DI DETTE NORME E PRINCIPI - INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA DOMANDA - CONFIGURABILITA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE.*

Il difetto assoluto di giurisdizione sussiste soltanto nel caso in cui la Mancanza di una norma o di un principio di diritto, che tutelino la posizione soggettiva invocata, risulti incontestabilmente dalla stessa formulazione dell'oggetto della domanda astrattamente considerato, e non anche quando occorra risolvere questioni concernenti la contrastata interpretazione di norme giuridiche o, comunque, riflettenti l'applicabilita alla detta posizione soggettiva delle norme e dei principi giuridici invocati dall'attore. In tal caso, infatti, ancorche la controversia debba risolversi negando l'esistenza di una norma che protegga la situazione dedotta, non si verte in ipotesi del difetto assoluto della giurisdizione, bensi di infondatezza, nel merito, della domanda, da accertarsi, appunto, attraverso l'Esercizio della giurisdizione. (nella specie, e stata dichiarata la proponibilita della domanda con la quale l'attore chiedeva la condanna dell'amministrazione di grazia e giustizia al risarcimento dei danni causatigli da un sequestro penale disposto illegittimamente su alcuni suoi beni, invocando il principio del neminem laedere e sostenendo la applicabilita alla detta amministrazione delle norme che impongono alla pa in genere, di risarcire i danni derivati dalla lesione dei diritti soggettivi dei privati).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)