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Sez. L, Sentenza n. 3750 del 20/11/1974 (Rv. 372259 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - DECLARATORIA D'UFFICIO - FASCICOLI D'UFFICIO E DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA - RESTITUZIONE TARDIVA DEL FASCICOLO - ADESIONE DELLA CONTROPARTE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1974-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372259-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - DECLARATORIA D'UFFICIO - FASCICOLI D'UFFICIO E DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA - RESTITUZIONE TARDIVA DEL FASCICOLO - ADESIONE DELLA CONTROPARTE - ININFLUENZA.*

La sanzione di improcedibilita dell'appello, espressamente prevista dalla norma di cui all'art 348, comma secondo, cod proc civ per il mancato deposito del fascicolo all'udienza di comparizione, si applica anche per la mancata restituzione del fascicolo stesso prima dell'udienza collegiale, quando sia stato ritirato in occasione della chiusura dell'istruzione. La suddetta sanzione di improcedibilita e applicabile anche se, pur in assenza del fascicolo dell'appellante, gli Atti allegati agli altri fascicoli (di ufficio e di controparte) consentano egualmente la decisione del gravame nel merito. La declaratoria di improcedibilita, dovendo essere emanata anche d'ufficio, non puo essere omessa neppure in caso di adesione dell'appellato alla tardiva restituzione del fascicolo da parte dell'appellante. (Conf 2469'72, mass n 359938).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)