Sez. 2, Sentenza n. 1936 del 28/05/1976 (Rv. 380742 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - LIMITI - FASE SUCCESSIVA A SENTENZA NON DEFINITIVA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 COST - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA - PER MANCATA RESTITUZIONE DEL FASCICOLO DELL'APPELLANTE - LIMITI - FASE SUCCESSIVA A SENTENZA NON DEFINITIVA - CONTRASTO CON GLI ARTT 3 E 24 COST - INSUSSISTENZA.*
La sanzione dell'improcedibilita dell'appello, comminata dal secondo comma dell'art 348 cod proc civ per il mancato deposito del fascicolo all'udienza di comparizione, si applica anche per la mancata restituzione del fascicolo medesimo prima dell'udienza collegiale, dopo il suo ritiro in occasione della chiusura dell'istruzione, salvo che tale inosservanza si sia verificata solo in una seconda fase del giudizio di appello, successiva alla pronuncia di sentenza non definitiva. Detta norma, interpretata nel senso indicato, manifestamente non si pone in contrasto con gli artt 3 e 24 della Costituzione, in quanto non crea alcuna ingiustificata disparita di trattamento fra le parti in causa, ne ostacola o impedisce il diritto di difesa, limitandosi a sollecitarne e regolarne l'Esercizio. (V 3750/74, mass n 372259; (V 3214/73, mass n 367045; (V 3429/69, mass n 342520).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 348
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)