diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 10456 del 15/11/1996 Ud. (dep. 05/12/1996) Rv. 206322 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Nozione - Fattispecie: omessa considerazione di testimonianza.
Stato
decisa il 1996-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206322-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE

Il vizio derivante dal difetto di motivazione deve ritenersi sussistente quando sia mancata del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice, di tal che la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui la decisione è fondata e non contenga gli specifici elementi esplicativi delle ragioni che possono aver indotto a disattendere le critiche pertinenti dedotte dalle parti (fattispecie in cui la Corte d'appello non aveva fatto il benché minimo accenno ad una testimonianza, cui l'appellante aveva attribuito rilevante valore probatorio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 lett. E, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606 lett. E

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)