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Sez. 1, Sentenza n. 3262 del 25/05/1995 Cc. (dep. 06/07/1995) Rv. 202133 - 01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione | Nozione.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202133-01

Impugnazioni - Cassazione - Motivi di ricorso - Mancanza della motivazione

Il vizio della mancanza o manifesta illogicità della motivazione, valutabile in sede di legittimità, sussiste allorché il provvedimento giurisdizionale manca del tutto della parte motivata ovvero la medesima, pur esistendo graficamente, è tale da non evidenziare l'"iter" argomentativo seguito dal giudice per pervenire alla decisione adottata (cosiddetta motivazione apparente). Inoltre il medesimo è presente nell'ipotesi che dal testo della motivazione emergono illogicità o contraddizioni di tale macroscopica evidenza da rivelare una totale estraneità tra le argomentazioni adottate e la soluzione decisionale prescelta.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)