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Sez. 3, Sentenza n. 3396 del 02/04/1998 (Rv. 514133 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE | Conversione del contratto associativo in contratto di affitto - Operatività - Decorrenza.
Stato
decisa il 1998-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514133-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - IN GENERE

La comunicazione per ottenere la conversione dei contratti associativi in affitto che non rispetti il termine di almeno sei mesi prima della fine dell'annata agraria di all'art. 25, ultimo comma della legge n. 203 del 1982 non è invalida, ma solo inidonea a far decorrere gli effetti della conversione dall'inizio dell'annata agraria immediatamente successiva alla richiesta, che, a norma dell'art. 26 della citata legge - autenticamente interpretato dall'art. 1 della legge 14 febbraio 1990, n. 29 - si produrranno dall'annata agraria successiva a quella per la quale la richiesta non è operante. Consegue che qualora la richiesta spedita dal concessionario, subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982, sia pervenuta al concedente dopo il 10 maggio, l'unica conseguenza è che la conversione non si verificherà a partire dall'annata agraria 1982 1983 (e, cioè, dall'11 dicembre 1982), ma dall'annata agraria 1983 1984 (e, quindi dall'11 novembre 1983).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 25 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 26 CORTE COST., Legge 14/02/1990 num. 29 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)