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Sez. 1, Sentenza n. 11038 del 26/07/2002 (Rv. 556265 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale - Insinuazione tardiva del nuovo creditore ai sensi dell'art. 101 legge fall. - Onere - Sussistenza - Conseguenze in tema di diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare.
Stato
decisa il 2002-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556265-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

Il subingresso di un soggetto ad un altro nella titolarità di un credito concorsuale, già ammesso al passivo in seno ad una procedura fallimentare, non dispensa il nuovo creditore dall'onere dell'insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 101 legge fall., con la conseguenza che, in difetto di questa, titolare del diritto di voto sulla proposta di concordato fallimentare resta l'originario creditore ammesso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 127, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)