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Sez. 1, Sentenza n. 3654 del 13/02/2009 (Rv. 606790 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Insinuazione tardiva ex art. 101 legge fall. - Cessione del credito insinuato - Termine ex art. 2 legge n. 89 del 2001 - Computo - Dal momento dell'originaria insinuazione ovvero della cessione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606790-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione, nell'ipotesi di cessione del credito successiva all'insinuazione tardiva ex art. 101 legge fall. al passivo fallimentare, deve computarsi il termine ex art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dal momento della cessione, poiché la definitiva ammissione al passivo fallimentare, risultando finalizzata alla realizzazione del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito, postula una valutazione del credito non nella sua astratta oggettività, ma in relazione ad un ben determinato soggetto, la cui concreta individuazione non è irrilevante per il debitore che, in caso di errore, è esposto al rischio della mancata liberazione dall'obbligazione.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)