Sez. 2, Sentenza n. 6566 del 10/06/1991 (Rv. 472603 - 01)
Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione | Nel periodo feriale - Esclusione del giorno 16 settembre - Portata.
Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione
In tema di sospensione dei termini nel periodo feriale il giorno 16 settembre va escluso dal calcolo del tempo utile nella ipotesi di termini che iniziano a decorrere nel periodo compreso l'1 agosto ed il 15 settembre, in quanto, in tal caso venendosi a spostare detto inizio al giorno in questione, lo stesso diventa "dies a quo" non computabile a norma dell'art. 155, primo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)