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Sez. 2, Sentenza n. 6566 del 10/06/1991 (Rv. 472603 - 01)

Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione | Nel periodo feriale - Esclusione del giorno 16 settembre - Portata.
Stato
decisa il 1991-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472603-01

Procedimento civile - Termini processuali - Sospensione

In tema di sospensione dei termini nel periodo feriale il giorno 16 settembre va escluso dal calcolo del tempo utile nella ipotesi di termini che iniziano a decorrere nel periodo compreso l'1 agosto ed il 15 settembre, in quanto, in tal caso venendosi a spostare detto inizio al giorno in questione, lo stesso diventa "dies a quo" non computabile a norma dell'art. 155, primo comma, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)