Sez. U - , Sentenza n. 15979 del 18/05/2022 (Rv. 664909 - 02)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Società di capitali a partecipazione pubblica - Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali - Giurisdizione contabile - Presupposti - Rapporto di servizio - Sussistenza - Necessità.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
In tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la giurisdizione contabile per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali presuppone la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli enti pubblici soci e gli amministratori della società partecipata, che rappresenta l'elemento di collegamento ai fini della configurabilità di un danno erariale; tale giurisdizione va, pertanto, esclusa ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori, o ad altri soggetti investiti di cariche sociali, la titolarità del rapporto di servizio intercorrente tra l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio.
Costituzione art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2393 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)