Sez. 1, Sentenza n. 36343 del 16/03/2016 Cc. (dep. 01/09/2016) Rv. 268265 - 01
SENTENZA - DEPOSITO | Sentenza contumaciale - Imputato dichiarato contumace prima dell'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 - Processo concluso prima della entrata in vigore della disciplina transitoria di cui alla legge n. 118 del 2014 - Obbligo della notifica dell'avviso di deposito con estratto - Sussistenza.
SENTENZA - DEPOSITO
Sussiste l'obbligo di notifica dell'estratto della sentenza contumaciale, unitamente all'avviso di deposito, qualora il giudizio di merito, a carico dell'imputato dichiarato contumace anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 67 del 2014, sia stato definito dopo tale data ma prima della entrata in vigore della disciplina transitoria, di cui all'art. 15 bis della stessa legge, introdotto dalla legge n. 118 del 2014, sempre che la dichiarazione di contumacia non sia dipesa dalla presa d'atto di una formale irreperibilità non derivante da colpa.
Riferimenti normativi: Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST., Legge 11/08/2014 num. 118, Preleggi art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)