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Sez. 1, Sentenza n. 1552 del 12/11/2018 Cc. (dep. 14/01/2019) Rv. 274795 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO | Art. 15-bis, comma 2, l. n. 67 del 2014 - Erronea dichiarazione di assenza in luogo di quella di contumacia - Omessa notificazione di estratto ed avviso deposito sentenza - Esecutività - Esclusione - Omessa denuncia della violazione in sede di cognizione - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274795-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - ASSENZA DELL'IMPUTATO

Integra un'ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., l'omessa notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all'entrata in vigore di tale legge, atteso che, anche nel caso in cui il difensore non abbia eccepito dinanzi al giudice della cognizione la violazione dell'indicata disciplina transitoria, la situazione sostanziale di contumacia dell'imputato impone comunque la notificazione dei predetti atti, a norma dell'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., "ratione temporis" vigente.

Riferimenti normativi: Legge 28/04/2014 num. 67 art. 15 bis com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 quater CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)