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Sez. L, Sentenza n. 8662 del 26/04/2005 (Rv. 581093 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Interessi legali e rivalutazione - Prescrizione decennale - Effetto interruttivo del pagamento della somma capitale - Insussistenza - Decorrenza della prescrizione - Incidenza dell'improcedibilità ex art. 443 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581093-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

In tema d'interessi legali e rivalutazione monetaria sui ratei di pensione erogati successivamente al centoventunesimo giorno dalla domanda amministrativa e di effetto interruttivo, ex art. 2944 cod. civ., del pagamento dei ratei arretrati, la negazione, in via di principio, dell'effetto ricognitivo del debito per gli accessori come insito nel pagamento dei ratei di prestazione scaduti, concerne sia le prestazioni d'invalidità sia quelle previdenziali erogate dall'INPS, nessun rilievo assumendo l'eventuale diversità della procedura d'accertamento e liquidazione. Nè, ai fini della decorrenza della prescrizione riguardo ad accessori relativi a prestazione previdenziale, ha rilievo la previsione secondo cui la domanda giudiziale non è esperibile, a pena d'improcedibilità, se non dopo la definizione del procedimento amministrativo o il decorso dei termini fissati per tale definizione, operando tale previsione solo in relazione alla domanda giudiziale, atteso che il diritto alla prestazione (e agli accessori) può essere fatto valere alla data del provvedimento di rigetto della domanda, ovvero al centoventunesimo giorno dalla presentazione della stessa, sia pure secondo la "procedimentalizzazione" delle varie fasi (che attiene alle modalità di tutela del diritto e non costituisce un impedimento al suo esercizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Cod. Civ. art. 2944, Legge 11/09/1973 num. 533 art. 7, DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)