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Sez. L, Sentenza n. 17948 del 08/08/2006 (Rv. 594718 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Pagamento dei ratei arretrati - Effetto interruttivo "ex" art. 2944 cod. civ. - Esclusione - Limiti - Estensione alle prestazioni previdenziali - Fondamento - Procedimentalizzazione dell'obbligazione previdenziale - Irrilevanza - Conseguenze - Comunicazione di accoglimento della domanda amministrativa - Valore di riconoscimento del debito relativo agli accessori - Esclusione - Pagamento parziale d'interessi - Interruzione della prescrizione riguardo agli interessi - Inidoneità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594718-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

La regola secondo cui non può attribuirsi al mero pagamento dei ratei arretrati l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il debitore abbia considerato parziale il pagamento stesso, con riserva di provvedere successivamente al versamento di somme ulteriori, deve trovare applicazione anche con riferimento alle prestazioni previdenziali, nessun rilievo potendo assumere la diversità della procedura di accertamento e liquidazione ed essendo rilevante, in definitiva, solo l'atteggiamento soggettivo dell'ente erogatore: al riguardo, la natura pubblica dell'ente medesimo, con la conseguente "procedimentalizzazione" dell'adempimento della sua obbligazione, incide in misura determinante, ai fini della valutazione di tale atteggiamento, sicché appare decisiva la considerazione che l'adempimento dell'obbligazione previdenziale avviene attraverso uno specifico procedimento amministrativo di erogazione della spesa, del quale la messa in riscossione, ossia nella disponibilità dell'assicurato delle somme di cui trattasi, è soltanto l'atto conclusivo, che finalizza, ma necessariamente presuppone, quello di determinazione dell'importo della prestazione, che si configura come un tipico atto di certazione; ne consegue che un riconoscimento del debito relativo agli accessori, formale e specifico, non può con certezza ricollegarsi alla mera "comunicazione di accoglimento" della domanda amministrativa, che attiene al pagamento del credito e non agli accessori, mentre la medesima considerazione deve valere con riguardo al pagamento di interessi, che non può costituire "ex se" atto di ricognizione di un ulteriore debito per interessi (nel caso in cui la liquidazione abbia riguardato solo un parte degli interessi dovuti), ove il pagamento non venga riconosciuto dall'Istituto come mero acconto sull'intero credito per il medesimo titolo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)