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Sez. 5 - , Ordinanza n. 19015 del 06/07/2021 (Rv. 661807 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI | Scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso - Mancata registrazione - Enunciazione in successivo atto - Termine di decadenza per l'esercizio della pretesa tributaria - Decorrenza - Individuazione.
Stato
decisa il 2021-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661807-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI

In tema di imposta di registro, nel caso di scrittura privata non autenticata soggetta a registrazione in termine fisso, ma non registrata, il termine quinquennale di decadenza dell'amministrazione dalla potestà accertativa trova esclusiva disciplina nel primo comma dell'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, individuandosi il relativo "dies a quo" nel giorno in cui avrebbe dovuto essere richiesta la registrazione della stessa scrittura privata, dovendosi escludere che la produzione in giudizio di quest'ultima costituisca, ai fini della decadenza, il "caso d'uso" previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 131 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)