Sez. 5 - , Ordinanza n. 26443 del 20/11/2020 (Rv. 659881 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI | Imposta di registro - "Conferma" di atto di compravendita e divisione di terreno - Mancata enunciazione nell’atto di acquisto di assegnazione in proprietà esclusiva di fabbricato – Imponibilità degli atti non registrati - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - ENUNCIAZIONE DI ATTI NON REGISTRATI
In tema di imposta di registro, nel caso di atto di conferma di precedenti negozi di compravendita e di divisione di terreno contenente il riconoscimento che essi avevano avuto ad oggetto anche la proprietà del fabbricato sul medesimo insistente, l'acquisto dell'immobile non è assoggettabile ad imposta di registro in misura proporzionale ove le disposizioni enunciate abbiano data anteriore al termine quinquennale di decadenza ex art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, non essendo l'enunciazione equiparabile alla registrazione volontaria, né all'uso dell'atto.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 22 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 24, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 30, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)