Sez. L, Sentenza n. 7323 del 12/12/1983 (Rv. 431924 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA EMESSA NEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE ESEGUITA DALLA PARTE PRIMA DELL'ARRIVO A DESTINAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA STESSA - SOSPENSIONE DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - PERSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA EMESSA NEL GIUDIZIO DI REVOCAZIONE ESEGUITA DALLA PARTE PRIMA DELL'ARRIVO A DESTINAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA STESSA - SOSPENSIONE DEL TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO PER CASSAZIONE - PERSISTENZA.*
Nei casi in cui la comunicazione della sentenza è eccezionalmente rilevante in relazione ai termini fissati per la proposizione di un mezzo d'impugnazione, come per il ricorso per Cassazione il cui termine sia rimasto sospeso a seguito della proposizione della revocazione, la notificazione della sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere considerata atto equipollente alla comunicazione e, pertanto, ove eseguita da una parte prima dello arrivo a destinazione della comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione, non è idonea a far venir meno la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza impugnata per revocazione. (V 88/77, Corte cost.; (V 1625/72, mass n 358446).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)