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Sez. 3, Sentenza n. 1625 del 24/05/1972 (Rv. 358446 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPOSIZIONE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358446-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA - RICORSO PER CASSAZIONE - PROPOSIZIONE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA - COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA - IRRILEVANZA.*

Il termine di un anno per proporre ricorso per Cassazione avverso una sentenza non notificata decorre dalla pubblicazione di essa a norma dell'art 133 cod proc civ e non gia dalla comunicazione del dispositivo che ne venga successivamente effettuata dalla cancelleria, comunicazione che ha normalmente uno scopo informativo e, fatta eccezione per alcuni casi espressamente previsti dalla legge, e irrilevante ai fini della decorrenza dei termini utili per l'impugnazione. (Conf 1'53).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)