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Sez. 3, Sentenza n. 2133 del 19/10/1965 (Rv. 314057 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - AZIONE DI RISARCIMENTO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1965-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/314057-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA) - AZIONE DI RISARCIMENTO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*

La assoluzione per insufficienza di prove sull'elemento psicologico del reato non preclude l'Azione civile di risarcimento quando questa venga fondata sul contratto di trasporto a norma dell'art.1681 o sull'art.2054 cod.civ., perche la assoluzione per difetto di colpa o per dubbio sulla stessa in Sede penale non fa venire meno le presunzioni poste dalle norme sopra citate a carico del vettore o del conducente. Ferme pero dette presunzioni non puo impedirsi alle parti la possibilita di vincerle con la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Invero la sentenza penale irrevocabile ha in ogni caso autorita di cosa giudicata nel giudizio civile (art.28 cod.proc.pen.), ma tale autorita riguarda la materialita dei fatti, per cui non puo rimettersi in discussione il fatto, inteso come sintesi del comportamento dei suoi autori e dell'evento dannoso, ne il nesso di causalita materiale, non la valutazione degli stessi compiuta in Sede penale. (V. 2668/62, 806/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)