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Sez. 3, Sentenza n. 23434 del 04/11/2014 (Rv. 633196 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Sinistro causato da veicolo non identificato - Presentazione di denuncia o querela contro ignoti - Condizione di proponibilità dell'azione ex art. 19 della legge n. 990 del 1969 - Esclusione - Onere del danneggiato di attivarsi per l'identificazione del mezzo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633196-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

In tema di sinistri stradali causati da veicoli non identificati, la presentazione di una denuncia o di una querela contro ignoti non è condizione di proponibilità dell'azione di risarcimento del danno esperita, ai sensi dell'art. 19 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 ("ratione temporis" applicabile), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, né il danneggiato è tenuto ad attivarsi per identificare il veicolo in quanto l'accertamento giudiziale, nel cui contesto la presentazione o meno della denuncia o della querela costituisce un mero indizio, non riguarda la diligenza della vittima nel consentire l'individuazione del responsabile, ma la circostanza che il sinistro stesso sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 283

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)