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Sez. 3, Sentenza n. 9939 del 18/06/2012 (Rv. 623013 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Sinistro causato da veicolo non identificato - Domanda di risarcimento nei confronti dell'impresa designata - Onere della prova a carico della vittima - Contenuto - Omessa indicazione dei testimoni nella denuncia pende del sinistro - Conseguenze - Rigetto della domanda risarcitoria in sede civile - Esclusione - Incidenza sulla valutazione di attendibilità dei testi intimati nel giudizio civile - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623013-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio, da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Pertanto, la circostanza che la vittima, nell'immediatezza del sinistro, abbia presentato una denuncia penale priva dell'indicazione di testimoni, mentre tali testimoni abbia poi intimato nel giudizio civile di risarcimento del danno, non costituisce di per sé motivo di rigetto della domanda, mentre può essere liberamente valutata dal giudice di merito quale indice sintomatico della inattendibilità dei testimoni stessi.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 205 art. 283

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)