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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 26851 del 22/12/2016 (Rv. 641924 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo – Giudizio di opposizione di cui all’art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 – Natura – Rapporti con la fase monitoria – Conseguenze in tema di liquidazione delle spese in sede di opposizione.
Stato
decisa il 2016-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641924-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

L'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell’amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 91, Cod. Civ. art. 92, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)