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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 18200 del 16/09/2015 (Rv. 636465 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Equa riparazione - Procedimento monitorio ex art. 3, comma 5 e 6, della l. n. 89 del 2001 - Condanna alle spese in ipotesi di rigetto del ricorso - Esclusione - Condanna unitaria alle spese in caso di successivo accoglimento a seguito di opposizione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636465-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il rigetto della domanda proposta in via monitoria osta ad una statuizione sulle spese attesa la mancata instaurazione del contraddittorio, mentre ove la medesima domanda venga successivamente accolta in seguito ad opposizione ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001, la condanna riguarda necessariamente le spese dell'intero giudizio, senza possibilità di una distinta liquidazione per la fase monitoria attesa l'unitarietà del procedimento e la non assimilabilità dell'opposizione all'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 reiterazione 0003____ 00, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)