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Sez. 3 - , Ordinanza n. 7745 del 08/04/2020 (Rv. 657506 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Prestazioni socio-sanitarie - Regime di accreditamento - Insorgenza di obbligazioni direttamente a carico della Regione Calabria - Esclusione - Fondamento - Applicabilità dell'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993 - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657506-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

In tema di prestazioni socio-sanitarie in regime di accreditamento, la Regione Calabria ha demandato ex art. 13 l.r. Calabria n. 24 del 2008 alle aziende sanitarie locali la legittimazione a stipulare i contratti e gli accordi con le strutture pubbliche e private chiamate a rendere tali prestazioni, unitamente ad ogni potere di intervento diretto in materia di assistenza, in questo modo escludendo che possano sorgere obbligazioni a carico della Regione stessa, poiché non trova applicazione, nei suoi confronti, l'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 423 del 1993.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Calabria 18/07/2008 num. 24 art. 13, Decreto Legge 27/08/1993 num. 324 art. 1 com. 10 CORTE COST., Legge 27/10/1993 num. 423 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)